
Con la Circolare del 29 luglio il Ministero delle imprese e made in Italy vengono forniti alcuni chiarimenti e indicazioni, in particolare, in merito a iscrizione e mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento della Legge n.193/2024. In particolar modo, il chiarimento sui Nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del RI da parte delle start-up innovative arriva a una ridefinizione del concetto di start up, ancorandolo all’obbligo di rientrare nella definizione ufficiale di PMI europea e quindi di iscrivere a bilancio, dal secondo esercizio, un valore totale della produzione non superiore ai 5 milioni di euro e di essere slegate da grandi imprese. Non solo le controllate, ma anche le “associate”, non potranno rivendicare questo requisito.
Novità anche sulla durata dello status di start up: si parte dai canonici tre anni, ma soddisfacendo almeno uno dei requisiti previsti (25% delle spese destinate a ricerca e sviluppo; un contratto di sperimentazione con un ente pubblico; l’ottenimento di un brevetto; una riserva patrimoniale di almeno 50mila euro a seguito di un convertendo o un aumento di capitale con almeno un investitore istituzionale; aumento dei ricavi operativi o della forza lavoro del 50% tra secondo e terzo anno), gli anni possono diventare cinque. Addirittura nove, con due ulteriori blocchi biennali da aggiungere, se si dimostra di essere entrate nella fase di scale up. In tal caso l’aumento di capitale da parte di fondi di investimento dovrà essere superiore a 1 milione di euro oppure la crescita dei ricavi dovrà segnare almeno un +100% annuo.
Il taglio più importante arriva su chi può essere e chi no una start up: l’attività prevalente non può riguardare consulenza o intermediazione. Ma come riconoscere una simile attività? La definizione del MIMIT è la seguente: “Per consulenza bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente”, mentre per Agenzia si intende “un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari”. Siccome non c’è un codice Ateco specifico, in questi casi occorrerà leggere con attenzione la descrizione che l’azienda fa del proprio lavoro in fase di autocertificazione. Le start up già iscritte che ricadono in una di queste due categorie avranno tempo fino alla prossima dichiarazione annuale per dimostrare il cambio di attività prevalente.
Pertanto, i seguenti codici Ateco non dovranno essere prevalenti nelle start up:
- a) 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
- b) 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Sono esclusi anche i relativi sottocodici.
Quindi, in quante sono fuori? È scritto in calce alla circolare: delle 817 startup innovative che da più di cinque anni sono iscritte all’albo speciale del registro delle imprese della Camera di commercio, il 71% è fuori. Per 584 i requisiti per la permanenza nella lista sono scaduti lo scorso 18 dicembre e non possono più restare nella sezione speciale del Registro delle Imprese e devono passare – se in possesso dei requisiti – alla sezione dedicata alle PMI innovative.
Per le start up già iscritte che devono adeguarsi ai nuovi requisiti, sono previsti tempi differenziati: sei mesi aggiuntivi per quelle iscritte da meno di 18 mesi, dodici mesi per quelle iscritte da più tempo.

